Le tensioni geopolitiche internazionali e i blocchi logistici dal Golfo Persico stanno mettendo a dura prova il trasporto aereo, tra impennata dei costi del carburante e il rischio di carenze negli approvvigionamenti. Una situazione che sta complicando le scelte di milioni di passeggeri, soprattutto in vista della stagione estiva e del conseguente periodo di vacanze.

Per fare chiarezza sui diritti dei passeggeri in questa situazione eccezionale, la Commissione Europea ha pubblicato delle nuove linee guida, tracciando una distinzione netta tra la reale mancanza materiale di cherosene e il semplice aumento dei prezzi di mercato

Il nodo centrale riguarda la compensazione pecuniaria, ovvero l’indennizzo economico (da 250 a 600 euro a passeggero) previsto in caso di cancellazione del volo con meno di 14 giorni di preavviso. Secondo Bruxelles, una carenza locale e temporanea di carburante in un aeroporto, tale da impedire fisicamente il decollo, può essere considerata una “circostanza straordinaria”. In questo specifico caso la compagnia aerea è esentata dal pagare il risarcimento in denaro, a patto che dimostri oggettivamente la causa Attenzione, però: l’esenzione riguarda esclusivamente il risarcimento monetario del danno. Restano del tutto intatti i diritti fondamentali del passeggero. La compagnia deve sempre garantire, a scelta del cliente, il rimborso del biglietto, una soluzione di viaggio alternativa (riprotezione) o il rientro, oltre a tutta l’assistenza in aeroporto

Il discorso cambia radicalmente se il volo viene cancellato per ragioni economiche, ad esempio perché la tratta è diventata poco redditizia a causa dell’aumento dei costi del cherosene. La Commissione ha chiarito che le oscillazioni dei prezzi rientrano nel normale rischio d’impresa: le cancellazioni dettate dal caro-carburante non sono considerabili circostanze straordinarie e i passeggeri mantengono il pieno diritto a ricevere la compensazione economica.

Inoltre, la Commissione ha posto un freno ai rincari selvaggi sui biglietti già acquistati: le compagnie non possono applicare supplementi retroattivi semplicemente perché il carburante è costato più del previsto. I prezzi pubblicizzati al momento della prenotazione devono rimanere bloccati, a meno che il vettore non abbia inserito un’opzione tariffaria variabile in modo trasparente a inizio prenotazione, richiedendo l’accettazione esplicita

Una parziale eccezione regolamentata riguarda i viaggi organizzati e i cosiddetti “pacchetti vacanza”. In questo caso, la Direttiva UE consente all’organizzatore di ritoccare il prezzo della quota all’insù (fino a un massimo dell’8%) per coprire l’aumento del costo del cherosene. Tuttavia, la norma pone paletti rigidissimi: il viaggiatore deve essere informato per iscritto almeno 20 giorni prima della partenza. Se il rincaro supera l’8%, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. Inoltre, la regola vale anche al contrario: se i prezzi del carburante dovessero scendere prima del viaggio, il turista ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo del pacchetto.

Da Acli venezia 5-26

 

Written by Franco Rigosi