Orientarsi nelle certificazioni !
Quello delle certificazioni è un mondo vasto e discusso, perché in molti non si fidano,…
Dal 20 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/3190, che mette al bando il bisfenolo A (BPA) utilizzato come rivestimento nelle lattine per le bibite, le conserve di pomodoro, di piselli e anche nelle scatolette di tonno. Una decisione storica che punta a eliminare dai nostri piatti una sostanza chimica accusata di essere un pericoloso interferente endocrino, capace di mimare gli estrogeni: l’esposizione costante è correlata ad alterazioni della fertilità, pubertà precoce, aumento del rischio di obesità, diabete e possibili correlazioni con tumori ormono-dipendenti. Tuttavia, la scomparsa definitiva del BPA non è stata immediata: il legislatore ha previsto tempi diversi a seconda del contenuto della lattina.
Dal 20 gennaio 2025 il divieto è formalmente attivo e da questa data non è più possibile produrre nuovi materiali (vernici, resine, plastiche) contenenti BPA destinati al contatto alimentare.
Entro il 20 luglio 2026 scade il termine di 18 mesi per l’immissione sul mercato della maggior parte dei contenitori monouso, come le lattine per bibite ed energy drink. Oltre questa data, i produttori non potranno più rifornire i supermercati con lotti contenenti BPA. Il termine è esteso a 36 mesi (al 20 gennaio 2028) per prodotti più complessi, come le lattine per conserve di pomodoro, frutta, verdura, tonno e prodotti ittici, in cui la sostituzione del rivestimento interno richiede test di tenuta più lunghi a causa dell’acidità o della grassezza dei cibi.
Oltre queste date, i prodotti già presenti nei magazzini dei supermercati possono essere venduti fino a esaurimento. Realmente, potremmo trovare lattine ‘vecchia generazione’ ancora per tutto il 2026 e, per le conserve, fino al 2029.
In questa fase di transizione, se non si trovano indicazioni chiare sulla lattina, la scelta più sicura per ridurre l’esposizione agli interferenti endocrini rimane il vetro, che non richiede alcun rivestimento interno.4
Da Il fatto alimentare 2-26