Ascensore per disabili : gli obblighi per i condomini

In Italia l’ascensore è obbligatorio solo negli edifici residenziali con più di tre piani, costruiti dal 1989 in poi. La legge sul superamento delle barriere architettoniche (13/89) consente ai portatori di handicap la possibilità di installare in qualsiasi edificio condominiale un ascensore (o altra apparecchiatura) per disabili, dietro richiesta scritta dell’interessato. L’assemblea deve deliberare entro tre mesi dall’istanza, ma se il termine non viene rispettato, o se il condominio non la approva, il disabile può installare a proprie spese un servoscala e ogni altra struttura mobile facilmente removibile che ne faciliti i movimenti (art. 2, comma 3, legge 13/1989). Queste opere non devono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato né alterarne il decoro architettonico o rendere talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Secondo la decisione del Pretore di Roma (del 15/5/1996) non si può pretendere che sia il condominio a realizzare le opere. Nei casi in cui vengano realizzati interventi a cura e spese di un disabile, gli altri condomini o i loro eredi o aventi causa possono in qualunque momento partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo alle spese. Come si vede non c’è un obbligo da parte del condominio a installare un ascensore, anche in fase di rifacimento, che sia idoneo all’uso da parte di un disabile, né la legge prevede sanzioni. Spetta all’interessato farne richiesta. La legge di Bilancio 2022 all’art. 1 comma 42 ha previsto un bonus che consiste in una detrazione del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Viene concesso dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno anche per l’installazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) con limiti massimi di spesa, non è riservato alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Dall’anno d’imposta 2021, infine, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi coperti da Superbonus 110%, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata.

Written by Franco Rigosi