come si procede per il distacco del proprio impianto di riscaldamento da quello condominiale.
Ogni singolo condomino, ha il diritto di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento.
- Condizione essenziale:Questo diritto può essere esercitato solo se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
- Nullità dei divieti:La Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 28051/2018 per chiarire che sono nulle le clausole del regolamento condominiale che vietano “in radice” la rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato, se il distacco non provoca danni o spese agli altri.
I doveri: cosa deve pagare chi si stacca
Il distacco non libera totalmente il condomino dalle spese condominiali relative al riscaldamento. Chi si stacca resta tenuto a contribuire a due voci di spesa:
- Manutenzione straordinaria:Le spese per la conservazione e la messa a norma dell’impianto centralizzato rimangono a carico anche del distaccato, in quanto l’impianto resta una comproprietà.
- Consumi involontari:Si deve pagare la quota relativa alle dispersioni di calore dell’impianto (il calore che le tubature emanano passando nei muri), poiché si continua a beneficiare indirettamente di questo calore.
L’obbligo della relazione tecnica
Per esercitare il diritto al distacco, il condomino ha un dovere fondamentale: deve provare che la sua azione non danneggerà gli altri.
- La perizia:È necessario presentare all’amministratore una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che attesti l’assenza di squilibri termici e aggravi economici per il condominio.
- Costi:Questa diagnosi termica è a totale carico del richiedente e può avere costi elevati (nei casi citati dai nostri lettori, in passato, si parlava di preventivi tra gli 800 e i 2.000 euro).
- Senza perizia si paga tutto:Se il condomino si stacca senza presentare questa relazione tecnica, non ha diritto all’esonero dalle spese ordinarie. In pratica, dovrà continuare a pagare come se fosse ancora allacciato, inclusi i consumi ordinari.
Differenza con la trasformazione dell’intero impianto
Fin qui il caso del singolo distacco da quello in cui l’intero condominio decide di eliminare la caldaia centralizzata per passare all’autonomo.
- In questo caso, la delibera assembleare è valida a maggioranza(e non all’unanimità) solo se la trasformazione rispetta le previsioni della legge 10/1991 sul risparmio energetico e prevede la sostituzione con impianti specifici, non bastando la mera rinuncia al centralizzato.
Da salvagente 2-26