PFAS negli animali domestici
I Pfas rappresentano un rischio crescente non solo per la salute umana ma anche per quella…
Dal 27 settembre chi compra un prodotto pubblicizzato come “ecologico”, “verde”, “sostenibile”, “amico della natura” o “a impatto climatico zero” ha dalla sua parte una norma con i denti. Entra in vigore infatti la piena applicazione operativa del Decreto legislativo n. 30 del febbraio 2026, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva europea Ecgt (Empowering Consumers for the Green Transition, 2024/825), approvata dall’Ue il 28 febbraio 2024 e in vigore nel nostro ordinamento dal 24 marzo 2026. Dal 27 settembre scattano le sanzioni: i claim ambientali generici e non dimostrabili diventano a tutti gli effetti pratiche commerciali scorrette, perseguibili dall’Antitrust (Agcm).
Il cuore della norma è il divieto delle asserzioni ambientali generiche. Termini come “ecologico”, “eco-compatibile”, “amico della natura”, “verde”, “biodegradabile”, “sostenibile” o “a impatto climatico zero” diventano illeciti se usati senza una dimostrazione concreta di eccellenza ambientale, certificata attraverso schemi ufficiali europei come l’Ecolabel Ue o verificata da enti terzi indipendenti accreditati.
Le affermazioni più specifiche, come “prodotto con il 100% di plastica riciclata”, restano consentite ma devono essere rigorosamente comprovate da analisi tecniche e documentazione scientifica verificabile. Chi non è in grado di dimostrarlo rischia il divieto d’uso del claim e sanzioni dall’Agcm.
Cade anche uno degli strumenti di greenwashing più diffusi degli ultimi anni: il claim “carbon neutral” o “neutro per il clima”. La direttiva lo vieta espressamente quando il risultato viene ottenuto finanziando progetti esterni di compensazione della CO2, come la piantumazione di alberi o l’acquisto di crediti di carbonio, anziché riducendo le emissioni reali lungo la filiera produttiva. Non basta pagare qualcuno che pianta alberi dall’altra parte del mondo per dichiararsi sostenibili.
La norma interviene infine contro l’obsolescenza programmata: le aziende non possono più omettere informazioni rilevanti sulla durabilità dei beni e sugli aggiornamenti software necessari per i dispositivi digitali.
Da salvagente 10-26